Art. 17 (Convenzione)
- Entrata in vigore 1. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16. 2. Per ogni Stato firmatario che esprima in seguito il suo consenso ad essere soggetto alla Convenzione, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
