di altri Accordi 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, o da norme generali di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli. 2. Quando il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in base alle sue leggi, ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni, o a contratti o ad autorizzazioni o ad accordi specifici in materia di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art12 · fonte su Normattiva