' dei trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile in conformita con le usuali procedure bancarie, senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi dopo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si riterranno assolti quando l'investitore abbia espletato gli adempimenti previsti dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato realizzato.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art8 · fonte su Normattiva