Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonche' la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art6 · fonte su Normattiva