Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie - faciliteranno e promuoveranno le attivita' delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art8 · fonte su Normattiva