Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale d'origine e' considerato competente:

  • 1)Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia il suo domicilio o la sua residenza abituale nello Stato d'origine.
  • 2)Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia, nello Stato d'origine, una azienda o una succursale di carattere commerciale, industriale o di qualunque altra natura e sia stato citato, in detto Stato, per una causa relativa all'attivita' di quelle aziende e succursali.
  • 3)Quando l'evento dannoso sul quale si basa l'azione di risarcimento si sia verificato nello Stato di origine.
  • 4)Quando l'azione abbia quale oggetto una controversia relativa ad un bene immobile situato nello Stato di origine.
  • 5)Quando con un accordo scritto le Parti si siano sottoposte alla giurisdizione del Tribunale dello Stato di origine per le controversie sorte o che sorgeranno in occasione di un rapporto di diritto determinato, a meno che il diritto dello Stato richiesto consideri inderogabile la propria competenza nella materia di cui trattasi.
  • 6)Quando il convenuto abbia formulato la sua opposizione alla sostanza della lite, senza opporsi alla competenza del Tribunale d'origine.
  • 7)Quando, in materia di obbligazioni contrattuali, per accordo espresso tra l'attore ed il convenuto, l'obbligazione oggetto del litigio sia stata o debba essere eseguita nel territorio dello Stato d'origine.
  • 8)Quando, in materia di successione mobiliare ed immobiliare, il "de cuius" fosse, al momento della morte, cittadino dello Stato d'origine.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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