Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte:
- 1)se il Tribunale d'origine e' competente in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 17 della presente Convenzione;
- 2)se nello Stato d'origine la decisione non puo' essere piu' oggetto di ricorso ordinario e ha forza esecutiva.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
