Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte:

  • 1)se il Tribunale d'origine e' competente in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 17 della presente Convenzione;
  • 2)se nello Stato d'origine la decisione non puo' essere piu' oggetto di ricorso ordinario e ha forza esecutiva.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art13 · fonte su Normattiva