La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l'esecuzione deve presentare:

  • 1)copia autentica e integrale della decisione;
  • 2)il documento comprovante l'avvenuta notifica della decisione;
  • 3)nel procedimento in contumacia la copia autentica della citazione della parte non costituita e i documenti necessari per provare che tale citazione e' stata ricevuta in tempo utile;
  • 4)qualsiasi documento comprovante che la decisione e' esecutiva nel territorio dello Stato d'origine e, nel caso di sentenza, che la stessa non puo' essere piu' oggetto di ricorso ordinario. Questi documenti devono essere accompagnati, salvo dispensa della competente Autorita' giudiziaria dello Stato richiesto, da una traduzione conforme certificata da un Agente diplomatico o consolare. La traduzione puo' anche essere certificata conforme da un traduttore giurato, o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo, in uno dei due Stati. Questi documenti sono esenti da legalizzazione.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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