Gli atti muniti di titolo esecutivo eseguibili nel territorio di una delle Parti contraenti sono dichiarati esecutivi nel territorio dell'altra Parte dall'Autorita' giudiziaria che sia competente secondo la legge di quest'ultima. L'Autorita' giudiziaria si limita ad accertare se gli atti predetti posseggano i requisiti necessari di autenticita' nel territorio della Parte contraente dove sono stati formati, e se il contenuto degli atti stessi non sia incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art22 · fonte su Normattiva