I. - Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona la cui estradizione sia richiesta ad uno Stato terzo dall'altra Parte, sara' autorizzato alle medesime condizioni alle quali lo sarebbe l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. II. - La Parte richiesta indichera' la forma del transito. III. - Nel caso in cui si utilizzi la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti:

  • a)se non e' previsto mio scalo, la Parte richiedente avvisera' la Parte il cui territorio sara' sorvolato e segnalera' l'esistenza delle circostanze previste all'articolo 33. In caso di atterraggio di emergenza, tale notifica avra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 37.
  • b)Qualora sia previsto uno scalo, la Parte richiedente formulera' una normale richiesta di transito.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art43 · fonte su Normattiva