[1]ALLE AGEVOLAZIONI

[2]Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta o sono tassati in detto Stato con un'aliquota ridotta, mentre ai sensi della legislazione vigente nell'altro Stato contraente tali redditi sono assoggettati ad imposizione per la parte del loro ammontare che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato e non per il loro intero importo, allora l'esenzione o la riduzione d'imposta da concedersi ai sensi del presente Accordo nel detto primo Stato si applica a quella parte del reddito che e' stata trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art23 · fonte su Normattiva