[1]Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non piu' tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui e' entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cessera' di essere applicato:
- a)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia;
- b)in Malaysia: con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.
[2]In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[3]Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 7 novembre 1985
