[1]Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non piu' tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui e' entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cessera' di essere applicato:

  • a)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia;
  • b)in Malaysia: con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.

[2]In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art30 · fonte su Normattiva