Art. 30 (Convenzione) — Denuncia
[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto:
- a)in Australia:
- i)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
- ii)con riferimento alle altre imposte australiane, per ogni anno di produzione del reddito che inizia il, o successivamente al 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
- b)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Canberra il 14 dicembre 1982 in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi aventi eguale valore. Per il Governo della Repubblica italiana Sergio Angeletti Per il Governo australiano John Howard
[2]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 21 giugno 1985
