di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni 214 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i paesi in via di sviluppo e sono mirati agli scopi da ottenere 215 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza le questioni allo studio in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l'effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art17 · fonte su Normattiva