di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 192 1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi ed elaborano progetti di raccomandazioni sugli argomenti che sono loro sottoposti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione. Tali progetti sono fatti pervenire per approvazione sia ad una Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sia, nell'intervallo tra due conferenze di questo tipo tramite corriere, alle amministrazioni, secondo la procedura adottata dalla conferenza. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno il medesimo statuto. 193 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 195 qui di seguito, le commissioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di tariffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull'interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualita' richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificatamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciati ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione sono di competenza del Settore delle radiocomunicazioni. 194 (3) Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione della conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformita' con la procedura di consultazione di cui al numero 192 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che la conferenza deve esaminare. 195 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminati da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, tale questione potra' essere sottoposta per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. 196 3. Nell'adempimento dei loro compiti, le commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull'elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere la sua posizione predominante in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni. 197 4. In vista di agevolare l'esame delle attivita' del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, e' opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art14 · fonte su Normattiva