ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi e' un governo invitante 255 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. 256 (1) Un anno prima della data di apertura della Conferenza, il governo invitante invia un invito al governo di ciascun membro dell'Unione. 257 (2) Questi inviti possono essere indirizzati sia direttamente, sia tramite un Segretario generale, sia attraverso un altro governo. 258 3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori: 259 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite; 260 b) le organizzazioni regionali di telecomunicazioni menzionate all'articolo 43 della Costituzione; 261 c) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi via satellite; 262 d) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonche' l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 263 4. (1) Le risposte dei Membri devono pervenire al governo invitante almeno un mese prima dell'apertura della Conferenza; esse devono per quanto possibile, fornire ogni indicazione sulla composizione delle delegazione. 264 (2) Queste risposte possono essere indirizzate al governo invitante sia direttamente, sia tramite il Segretario generale, sia tramite un altro governo. 265 (3) Le risposte delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 di cui sopra debbono pervenire al Segretario generale un mese prima della data di apertura della Conferenza. 266 5. Il Segretario generale ed i tre Uffici dell'Unione sono rappresentanti alla Conferenza a titolo consultivo. 267 6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari: 268 a) le delegazioni; 269 b) gli osservatori delle organizzazioni ed istituzioni invitate in conformita' con i numeri 259 a 262 di cui sopra.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
