ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni ed alle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni quando vi e' un governo invitante. 283 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. 284 2. Un anno prima della data di apertura dell'assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell'Ufficio interessato, fa pervenire un invito: 285 a) all'amministrazione di ciascun Membro dell'Unione; 286 b) agli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori del Settore interessato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione; 287 c) alle organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all'articolo 43 della Costituzione; 288 d) alle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite; 289 e) ad ogni altra organizzazione regionale o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che interessano l'assemblea o la conferenza. 290 3. Inoltre il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni qui di seguito ad inviare osservatori: 291 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite; 292 b) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica; 293 4. Le risposte devono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell'apertura dell'assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile fornire indicazione sulla composizione della delegazione o della rappresentanza. 294 5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell'Unione sono rappresentati all'assemblea o alla conferenza a titolo consultivo. 295 6. Sono ammessi all'assemblea o alla conferenza: 296 a) le delegazioni; 297 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni invitate in conformita' con le disposizioni dei numeri 287 a 289, 291 e 292 di cui sopra; 298 c) i rappresentanti degli enti ed organizzazioni di cui al numero 286 di cui sopra.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
