ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi e' un governo invitante 270 1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante. 271 2. (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni. 272 (2) I Membri dell'Unione devono informare i gestori riconosciuti che e' stato loro indirizzato l'invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni 273 3 (1) Il Governo invitante, d'accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest'ultimo, puo' indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori alla conferenza a titolo consultivo. 274 (2) Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra, indirizzano al governo invitante una domanda d'ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica. 275 (3) Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione e' adottata dalla conferenza stessa. 276 4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni: 277 a) le delegazioni; 278 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione; 279 c) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra; 280 d) gli osservatori che rappresentano le aziende riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato; 281 e) a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 282 f) gli osservatori dei Membri dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono tali Membri.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
