e modalita' di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze 315 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenza di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali. 316 2. Immediatamente dopo l'invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza le loro proposte per i lavori della conferenza. 317 3. Ogni proposta la cui adozione comporta l'emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati per ciascun caso il piu' brevemente possibile. 318 4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell'Unione e' annotata dal Segretario generale e la sua origine e' indicata mediante un simbolo stabilito dall'Unione per detto Membro. Se una proposta e' presentata da piu' Membri, la proposta, nella misura del possibile, e' annotata con il simbolo di ciascun Membro. 319 5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve. 320 6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell'Unione, nonche' gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte. 321 7. Il Segretario generale riunisce altresi' i rapporti ricevuti dai Membri, dal Consiglio e dai Settori dell'Unione nonche' le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con qualsiasi rapporto del Segretario generale almeno quattro mesi prima dell'apertura della conferenza. 322 8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile. 323 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, senza pregiudizio delle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
