Nello spirito di solidarieta' e gratitudine che deve ispirare i rapporti tra le Parti Contraenti, ciascuna di esse rinuncera' a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra per danni arrecati ai propri beni, a condizione che tale pregiudizio sia conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo. Ciascuna delle Parti Contraenti rinuncera' a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra parte in caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute del personale e di altre persone della controparte, a condizione che tali incidenti siano conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo. In caso di danno arrecato ad una persona terza da un componente della squadra di soccorso della Parte Offerente durante lo svolgimento del suo intervento, di cui al presente accordo, sul territorio della Parte Richiedente, quest'ultima risarcira' il danno in conformita' alle disposizioni che disciplinano casi analoghi provocati dai propri mezzi di soccorso. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno ogni utile informazione relativa agli interventi nel corso dei quali siano stati causati i danni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art10 · fonte su Normattiva