I costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso della Parte Offerente, ivi compresi quelli risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale di quanto importato, non verranno assunti dalla Parte Richiedente. In ogni caso, le squadre di soccorso della Parte Offerente saranno mantenute e, se possibile, alloggiate, nei termini indicati all'art. 4, a spese della Parte Richiedente. Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria gratuitamente.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
