per Danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per cio' che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi Terzi. 2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sara' accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle societa' di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da:

  • a)requisizione di loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese in cui e' stato effettuato l'investimento; o
  • b)distruzione della loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore.
  • 3)I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;300~accordo-art4 · fonte su Normattiva