1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare. 2. Se e' necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
