1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare. 2. Se e' necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art12 · fonte su Normattiva