1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinche' l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunita' previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
