Art. 17 (Convenzione)
1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell'altro Stato, in conformita' alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato in cui sono state pronunciate. 2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione all'esecuzione in Austria, ivi compresi i mezzi di impugnazione, nonche' l'esecuzione forzata, sono regolate dall'ordinamento dello Stato nel quale tali provvedimenti debbono essere attuati.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
