[1]delle decisioni

[2]Le decisioni giudiziarie pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente in conformita' alla presente Convenzione, sono esecutive sul territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art22 · fonte su Normattiva