[1]Articolo IX.

[2]Ogni Stato parte della presente convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volonta', dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artix · fonte su Normattiva