[1]Articolo VIII.

[2]Nessuna disposizione della presente convenzione sara' interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artviii · fonte su Normattiva