[1]Articolo VIII.
[2]Nessuna disposizione della presente convenzione sara' interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
