[1]Articolo XIII.

[2]1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato. 2. Ogni Stato parte della presente convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, il diritto di denunciare la convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del Paese. Esso notifichera' tale rinuncia a tutti gli altri Stati parti della convenzione nonche' al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indichera' in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artxiii · fonte su Normattiva