[1]Articolo XIV.
[2]1. La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avra' firmato la convenzione prima della sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 3 del presente articolo potra' aderirvi in ogni momento. 2. La presente convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono attualmente designate quali Governi depositari. 3. La presente convenzione entrera' in vigore quando ventidue Governi, compresi i Governi che sono designati come i Governi depositari della convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, quest'ultima entrera' in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente convenzione o vi avranno aderito della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della convenzione, nonche' del ricevimento di ogni altra comunicazione. 6. La presente convenzione sara' registrata dai governi depositari in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
