Finanze

  • 1)a) L'Unione particolare ha un proprio bilancio.
  • b)Il bilancio dell'Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione particolare, il proprio contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni, nonche', se del caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'organizzazione.
  • c)Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non sono attribuite esclusivamente all'Unione particolare ma anche ad una o piu' altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. La parte dell'Unione particolare in tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le spese presentano per essa.
  • 2)Il bilancio dell'Unione particolare viene fissato, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
  • 3)Il bilancio dell'Unione particolare viene finanziato dalle seguenti risorse:
  • i)i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
  • ii)le tasse e somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale a nome dell'Unione particolare;
  • iii)il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione particolare e i diritti relativi a tali pubblicazioni;
  • iv)i doni, lasciti e sovvenzioni;
  • v)gli affitti, interessi ed altri redditi.
  • 4)a) Per determinare la propria parte contributiva ai sensi del comma 3) i), ogni Paese dell'Unione particolare appartiene alla classe in cui e' collocato per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, e paga i suoi contributi annuali sulla base del numero di unita' determinato per tale classe in detta Unione.
  • b)Il contributo annuale di ogni Paese dell'Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali al bilancio dell'Unione particolare di tutti i Paesi e' uguale al rapporto tra il numero delle Unita' della classe in cui e' collocato e il numero totale delle unita' dell'insieme dei paesi.
  • c)I contributi devono essere versati al primo gennaio di ogni anno.
  • d)Un paese in ritardo nel pagamento dei propri contributi non puo' esercitare il proprio diritto di voto in alcuno degli organi della Unione particolare se l'ammontare dei suoi arretrati e' uguale o superiore a quello dei contributi di cui e' debitore per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto in seno al detto organo per tutto il tempo in cui quest'ultimo ritiene che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili.
  • e)Nel caso in cui il bilancio non sia adottato prima dell'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente viene prorogato secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario.
  • 5)L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale a nome dell'Unione particolare viene fissato dal Direttore generale, che fa un rapporto all'Assemblea.
  • 6)a) L'Unione particolare possiede un fondo di rotazione costituito da un versamento unico effettuato da ogni Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea decide circa il suo aumento.
  • b)L'ammontare del versamento iniziale di ogni Paese al fondo precisato o della sua partecipazione all'aumento di quest'ultimo e' proporzionale al contributo di tale Paese per l'anno in cui viene costituito il fondo o viene deciso l'aumento;
  • c)La proporzione e le modalita' del versamento sono fissate dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e per il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
  • 7)a) L'Accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio ha sede l'organizzazione prevede che, se il fondo di rotazione e' insufficiente, tale paese accordi degli anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono accordati formano oggetto, in ogni caso, di accordi separati tra il paese in causa e l'Organizzazione.
  • b)Il paese di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di accordare anticipi mediante notifica scritta. La denuncia acquista efficacia tre anni dopo la fine dell'anno nel corso del quale questa e' stata notificata.
  • 8)La verifica dei conti e' assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' paesi dell'Unione particolare o da controlli esterni, che vengono, con il loro consenso, designati dall'Assemblea.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art7 · fonte su Normattiva