[1]Articolo X
[2]1. Ogni Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' il diritto di recedere dal trattato se decidera' che eventi straordinari relativi alla materia oggetto del trattato stesso avranno messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese. Essa dovra' notificare tale recesso tre mesi prima a tutte le altre Parti contraenti e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica dovra' contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che essa ritiene abbiano messo in pericolo i supremi interessi del Paese. 2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato, sara' convocata una conferenza per decidere se il trattato continuera' ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sara' prorogato per un ulteriore definito periodo o per piu' periodi. Questa decisione sara' presa dalla maggioranza delle Parti del trattato.
[3]Il presente trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese fanno egualmente fede, verra' depositato negli archivi dei Governi depositari.
[4]Copie debitamente autenticate del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari agli Stati firmatari o aderenti.
[5]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.
[6]FATTO in tre originali, nelle citta' di Washington, Londra e Mosca, il 1° luglio 1968.
[7](Seguono le firme)
Testo vigente dal 30 aprile 1975
