[1]processuali e assistenza giudiziaria gratuita
[2]I cittadini di una Parte contraente, sul territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da cauzioni o da altre garanzie per il pagamento delle spese processuali e godono della assistenza giudiziaria gratuita, nonche' dell'esenzione dette spese processuali, in conformita' con le disposizioni contenute negli articoli 17, 20, 21, 22, 23 e 24 detta Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile, anche se non hanno residenza o domicilio nel territorio di una dette Parti contraenti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
