[1]processuali e assistenza giudiziaria gratuita

[2]I cittadini di una Parte contraente, sul territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da cauzioni o da altre garanzie per il pagamento delle spese processuali e godono della assistenza giudiziaria gratuita, nonche' dell'esenzione dette spese processuali, in conformita' con le disposizioni contenute negli articoli 17, 20, 21, 22, 23 e 24 detta Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile, anche se non hanno residenza o domicilio nel territorio di una dette Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art18 · fonte su Normattiva