1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della "cautio iudicatum solvi" e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle condizioni previste dalla convenzione concernente la procedura civile, conclusa all'Aja il 1 marzo 1954, di cui ambedue gli Stati sono parti, anche se non hanno domicilio o residenza sul territorio di uno dei detti Stati. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno, di fronte alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente, anche delle riduzioni di tasse che vengono concesse, alle stesse condizioni, ai cittadini di quest'ultima, in relazione alla loro situazione economica. 3. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ai quali sia stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita, ovvero la riduzione di tasse, beneficeranno delle stesse agevolazioni anche per la notificazione di atti e l'esecuzione di commissioni rogatorie effettuate nello stesso procedimento, sul territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art6 · fonte su Normattiva