[1]'assistenza giudiziaria
[2]1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione. 2. Ai sensi della presente Convenzione, per "tribunale" si intende ogni autorita' giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorita' appartiene.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
