Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE ARTICOLO I DEFINIZIONI Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni: (a) l'espressione "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; (b) l'espressione "Nazioni Unite" indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite; (c) l'espressione "Convenzione" indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana e' parte dal 3 febbraio 1958; (d) l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite; (e) l'espressione "Autorita' italiane competenti" indica quelle autorita' nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformita' con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana; (f) l'espressione "Istallazioni Militari" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorita' italiane competenti; (g) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo; (h) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite; (i) il termine "Locali" indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo; (j) l'espressione "Stato Contribuente" indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprieta', fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative; (k) l'espressione "Membri assegnati ai Locali" indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso Non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie; (l) l'espressione "esperti in missione" indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo VI della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite; (m) l'espressione "Parti" indica il Governo e le Nazioni Unite.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
