ARTICOLO II SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA 1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa e' quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtu' dei quali il Governo mettera' a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perche' esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtu' dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali. 2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, cosi come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati "l'Accordo di Attuazione") sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo IV del presente Memorandum.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artii · fonte su Normattiva