ARTICOLO VI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumera' alcuna responsabilita' giuridica internazionale, in ordine alle attivita' svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali. 2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilita' nei confronti di parti terze in relazione alle loro attivita' ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione. 3. Nel caso in cui le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilita' nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sara' inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilita' tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autoassicurazione. 4. L'assicurazione commerciale o autoassicurazione di cui alla precedente disposizione sara' in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto. 5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applichera' ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli cola' custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artvi · fonte su Normattiva