ARTICOLO IV ACCORDO DI ATTUAZIONE Quando le Autorita' italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilira' che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterra' una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
