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1. Il ritrovatore che ha regolarmente effettuato il deposito di una domanda di protezione in uno degli Stati dell'Unione gode, per effettuare il deposito negli altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorita' per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso in tale periodo. 2. Per godere delle disposizioni del paragrafo 1, il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorita' della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, da una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'avra' ricevuta. 3. Il ritrovatore gode di un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorita', per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale sia stata depositata una domanda di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di tale Stato. Tuttavia, tale Stato puo' esigere, entro un termine appropriato, la fornitura dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorita' e' stata respinta o ritirata. 4. Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti sopraggiunti entro il termine fissato al paragrafo 1, quali un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono originare alcun diritto e profitto di terzi ne' alcun possesso personale.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art12 · fonte su Normattiva