Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 18 (Convenzione) — Presidente e vicepresidenti del Consiglio
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1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Puo' inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
