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1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Puo' inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art18 · fonte su Normattiva