Art. 18 (Convenzione) — Presidente e vicepresidenti del Consiglio
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1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Puo' inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
