L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' sostituito dal seguente: "Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art33 · fonte su Normattiva