Art. 2 (Convenzione) — Forme di protezione
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1 Ogni Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varieta' aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
