Art. 2 (Convenzione) — Forme di protezione
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1 Ogni Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varieta' aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
