Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 24 (Convenzione) — Statuto giuridico
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1. L'Unione ha personalita' giuridica. 2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacita' giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni. 3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
