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1. L'Unione ha personalita' giuridica. 2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacita' giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni. 3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art24 · fonte su Normattiva