Art. 24 (Convenzione) — Statuto giuridico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
1. L'Unione ha personalita' giuridica. 2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacita' giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni. 3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
