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1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti. 2. Le riunioni del Consiglio nonche' le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue. 3. Il Consiglio puo' decidere, in caso di necessita', che vengano utilizzate altre lingue.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art28 · fonte su Normattiva