Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 28 (Convenzione) — Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio
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1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti. 2. Le riunioni del Consiglio nonche' le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue. 3. Il Consiglio puo' decidere, in caso di necessita', che vengano utilizzate altre lingue.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
