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1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.1 ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'articolo 2.1 per uno stesso genere o una stessa specie, puo' continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale. 2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtu' della legislazione sui brevetti, il detto Stato puo' malgrado le disposizioni dell'articolo 6.1.

  • a)e b) e dell'articolo 8, applicare i criteri di brevettabilita' e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varieta' protette in base a tale legge. Il detto Stato puo', in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art37 · fonte su Normattiva