Art. 37 (Convenzione) — Deroga in caso di protezione sotto due forme
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1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.1 ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'articolo 2.1 per uno stesso genere o una stessa specie, puo' continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale. 2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtu' della legislazione sui brevetti, il detto Stato puo' malgrado le disposizioni dell'articolo 6.1.
- a)e b) e dell'articolo 8, applicare i criteri di brevettabilita' e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varieta' protette in base a tale legge. Il detto Stato puo', in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
